22 Febbraio 2019 - News
Responsabilità giuridica in montagna
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Estratto da: gognablog.com
(principi generali e ruolo del CAI)
di Carlo Crovella (26 dicembre 2018)
Il tema della responsabilità giuridica sta assumendo una crescente importanza nel dibattuto fra gli appassionati di montagna. In effetti l’aumento degli incidenti (e soprattutto la loro maggior visibilità mediatica rispetto al passato) rende questa argomento particolarmente attuale, ma al contempo molto delicato, perché coinvolge tutte le tipologie di uscita sul terreno e quindi anche le gite private (dove spesso si ritiene, impropriamente, che dovrebbe prevalere il senso di “amicizia”).
Ascoltando qua e là i discorsi fra amici e conoscenti, mi sono reso conto che le idee sull’argomento sono piuttosto confuse e contraddittorie, anche in soggetti considerati “qualificati”, come ad esempio gli istruttori delle scuole del CAI o i capi-gita di escursioni del CAI stesso. Quando parlo di “confusione” non faccio riferimento al testo degli specifici articoli di legge, ma ai principi generali che, concettualmente, si posizionano a monte (scusate il gioco di parole…) degli articoli applicativi.
Con l’obiettivo di fugare il più possibile tale confusione, ho pensato di condividere i risultati degli approfondimenti da me condotti per interesse personale. Ho volutamente tracciato i ragionamenti per punti schematici, con una esposizione che può apparire “alla buona”, ma l’obiettivo è quello di risultare comprensibile alla maggior parte dei lettori. Magari farò storcere il naso a qualche giurista sopraffino, ma è un prezzo che bisogna pagare, perché il tema va compreso da tutti con assoluta chiarezza.
1) Affidamento: uno dei principi fondativi del nostro ordinamento giuridico è che, in tutti i risvolti dell’esistenza, la legge punta a tutelare i soggetti deboli o, quanto meno, i soggetti più deboli (in termini relativi). In montagna, i soggetti deboli sono gli “inesperti”, cui si contrappongono gli “esperti”. Fra le due categorie si instaura, volenti o nolenti, un rapporto giuridico di affidamento: gli esperti sono chiamati a tutelare gli inesperti. Se va tutto bene, nessuno andrà mai a questionare le scelte degli esperti. Se qualcosa va storto, emergono i profili di responsabilità. Unica eccezione a questa impostazione di base è costituita dall’eventualità che l’inesperto abbia compiuto una esplicita imprudenza, che andrà però adeguatamente provata.
2) Chi sono gli “esperti”? La legge non prevede che i giudici debbano valutare elementi come allenamento, stato di forma, capacità sciistica o arrampicatoria, ecc. Non lo possono fare neppure i periti (anche se in genere sono guide alpine), perché in molti casi la valutazione andrebbe effettuata al momento dell’evento dannoso e non in altra sede. Per individuare gli esperti si procede prioritariamente per elementi oggettivi, che sono in genere di natura burocratica. Gli esperti sono innanzitutto i professionisti, cioè le guide alpine, e poi i volontari qualificati, fra cui gli istruttori e i capi-gita del CAI. All’interno delle rispettive categorie vi sono livelli gerarchici cui corrispondono differenti profili di responsabilità. Nel caso degli istruttori, l’elenco a scendere è: Istruttori Nazionali, Istruttori titolati (nel linguaggio quotidiano detti “regionali”), Istruttori sezionali, Aiuto-istruttori. A parità di titolo prevale l’anzianità di carica. La differenza fra guide e istruttori è che questi ultimi svolgono la loro opera obbligatoriamente in modo gratuito, mentre le guide percepiscono un compenso: questa contrapposizione si ribalta in un’importante differenza in termini di responsabilità civile (vedi punto 5). Una aggiunta: a mio parere (vedi punto 13 e seguenti), quando un individuo è inserito in un qualsiasi elenco istruttori, agli occhi dei giudici potrebbe risultare automaticamente “esperto” (quanto meno in termini relativi) anche in uscite private, ovviamente se gli altri presenti non sono guide/istruttori e/o non appartengono a categorie superiori alla sua.
3) La responsabilità giuridica si divide in penale e civile.
4) La responsabilità penale prevede l’azione giuridica d’ufficio e, con riferimento alla montagna, si incentra su tre reati basilari: a) omicidio colposo b) lesioni colpose c) omissione di soccorso. “Colposo” è un atto che produce conseguenze dannose, ma il cui compimento non consegue a premeditazione da parte dell’agente nel voler arrecare danno. L’atto è invece “doloso” se c’è volontà nell’agente di arrecare il danno (ovviamente in questa nota si scarta quest’ultima ipotesi). Se accade un evento di rilevanza penale, il pubblico ministero fa scattare d’ufficio l’inchiesta, poi valuterà se archiviarla o rinviare a giudizio (cioè mandare a processo) i soggetti coinvolti. Nell’inchiesta e nell’eventuale processo verranno analizzati i differenti profili di responsabilità, sia in termini sostanziali (chi ha agito e che cosa ha fatto o non ha fatto) sia in termini formali (un INSA è “più responsabile” di un ISA, etc). La responsabilità penale è individuale e non è scaricabile in alcun modo. Il fatto che gli istruttori svolgano il loro compito in modo gratuito non li solleva assolutamente dalla responsabilità penale.
5) La responsabilità civile comporta l’obbligo di ricostruire la situazione precedente al “danno” o, in alternativa, di pagare un risarcimento. Rispetto alla responsabilità penale, la civile è “scaricabile”, ovvero si può stipulare un contratto di assicurazione, cosicché la compagnia assicurativa si sostituisce al condannato nel pagare il risarcimento stabilito dal giudice. Il contratto di assicurazione è però condizionato dalle sue caratteristiche come massimali, franchigie, esclusioni etc., per cui non è detto che l’esistenza in assoluto di un’assicurazione R.C. copra totalmente l’importo del risarcimento stabilito dal giudice. Occorre quindi che ogni individuo conosca nel dettaglio le coperture assicurative R.C. di cui si avvale.
6) La responsabilità civile si divide in: contrattuale, extra-contrattuale, associativa.
7) La responsabilità contrattuale è quella che deriva da un inadempimento contrattuale. Essa, dunque, presuppone la stipula di un contratto, con assunzione dei relativi obblighi per ciascuna parte e, in montagna, lega guide e clienti. Infatti, le prime si assumono l’obbligo di assistenza ai clienti (“portarmi a casa sano e salvo”), cui corrisponde l’obbligo dei clienti di versare il compenso. L’elemento chiave, sul piano procedurale, della responsabilità contrattuale è l’inversione dell’onere della prova: tocca alla guida dimostrare di aver fatto tutto con assoluta diligenza per evitare il fatto dannoso che, nonostante ciò, si è comunque verificato. Se la guida non riesce a dimostrare la sua totale “diligenza”, è considerata colpevole.
8) La responsabilità extra-contrattuale è disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. In prima battuta costituisce il caso più frequente riscontrabile in montagna, in particolare con riferimento agli istruttori durante le uscite di una scuola o ai capi-gita durante le gite sociali. Nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale, la colpa generica deriva dalla famosa triade: “imprudenza/imperizia/negligenza”. Nel termine “negligenza” può rientrare in modo residuale qualsiasi “dimenticanza”, per cui, una volta che l’evento dannoso è avvenuto, è molto arduo escludere una qualche forma di responsabilità civile a carico degli esperti (a meno di esplicita imprudenza del danneggiato). Però, la caratteristica della responsabilità extra-contrattuale è che l’onere della prova è a carico del danneggiato, il quale deve soprattutto dimostrare che esiste uno “stringente nesso causale” fra l’agire colposo dell’esperto (es: istruttore) e il danno riportato. Se il danneggiato non riesce a fornire una prova esauriente (compreso il nesso causale), la sua richiesta viene respinta. Quindi, in prima battuta, la configurazione della responsabilità extra-contrattuale è più cautelativa, per gli istruttori, rispetto a quella contrattuale a carico delle guide. In realtà, su questo tema occorre aprire una parentesi che verrà trattata al punto 14 e seguenti.
9) In via informativa, si dà un cenno sulla responsabilità “associativa”: si tratta di un istituto elaborato ad opera della giurisprudenza (ossia non ci sono specifici articoli di legge che lo prevedano, ma pronunce dei giudici). In questo caso, la responsabilità dell’individuo che ha commesso il fatto colposo si estrinseca verso l’intera collettività o verso un consesso sociale (per esempio il CAI). In parole semplici: la collettività e/o il CAI “affidano” a guide e istruttori la tutela degli inesperti, per cui chi arreca danni agli inesperti viola la fiducia riposta in lui dalla collettività e/o dall’Istituzione (il CAI).
10) Si segnala, inoltre, l’esistenza della responsabilità civile di natura amministrativa a carico degli organizzatori (Direttore/Direzione) per dimenticanze o inadempienze burocratiche: è evidente che, se viene addirittura dimenticato di richiedere il nulla osta a inizio stagione, tutte le uscite della scuola saranno giuridicamente viziate alla fonte.
11) In caso di evento giuridicamente rilevante, la procedura giudiziaria varia a seconda dell’esistenza o meno di rilievi penali. Se essi sussistono, procede d’ufficio il pubblico ministero, con possibilità che si giunga ad un processo penale, nell’ambito del quale il danneggiato potrà costituirsi parte civile. Se, invece, non esistono rilievi penali, la causa è esclusivamente civile e si innesca solo su azione del danneggiato.
12) Tutto questo scenario è disciplinato dalle leggi generali del diritto italiano, ovvero Codice Penale e Codice Civile (e relativi Codici di Procedura), il cui varo risale agli anni ’30 e ’40 del ‘900. Questa precisazione è necessaria per far capire che NON ci sono recenti novità legislative in merito: quindi il quadro normativo generale era lo stesso anche nei decenni ’50-’60-’70-‘80-‘90…
13) Tuttavia negli ultimi 15-20 anni sono intervenute novità giurisprudenziali (vedi punto 14) e, soprattutto, una novità che io definisco di natura “sociologica”. Quest’ultima si configura sinteticamente in tale modo: in tutta la società è stata importata (soprattutto dal 2000 in avanti) dal modo di vivere americano la propensione a “fare causa”, per cui oggi non è irrealistico che un allievo chieda il risarcimento danni, mentre decenni fa manco ci passava per la testa che potesse accadere. Questo fattore, di per sé limitato ai soli contenziosi civili, rientra in un orientamento generale della società contemporanea, nella quale si è creata una notevole pressione mediatica e sociale, che inevitabilmente sta coinvolgendo anche i risvolti penali. Viviamo in un clima di caccia alle streghe nei confronti dei responsabili di qualsiasi evento dannoso. Frasi come “La sicurezza è un diritto irrinunciabile e va garantito da Istituzioni e privati” oppure “Chi sbaglia, paga” sono sintomi del sentiment generale di tutta la società odierna. Di conseguenza, tale pressione sociale sta progressivamente coinvolgendo anche le inchieste che riguardano incidenti verificatisi durante un’attività “di svago” come l’andare in montagna.
14) Invece, la principale novità in termini di orientamento giurisprudenziale è che alcune sentenze, emanate negli ultimi 10 anni circa, hanno applicato l’articolo 2050 del C.C. In pratica, i giudici hanno considerato l’alpinismo (inteso in qualità di andare in montagna, quindi in tutte le relative discipline) come “attività pericolosa”, il che lo fa rientrare nel campo di applicazione dell’art. 2050 c.. La differenza rispetto alla generale responsabilità extra-contrattuale (2043 C.C.) è che l’art. 2050 C.C. comporta l’inversione dell’onere della prova. Di conseguenza, anche gli istruttori si trovano oggi in una posizione giuridica analoga a quella delle guide: è sufficiente che l’allievo danneggiato provi, oltre all’esistenza del danno, che era regolarmente iscritto all’uscita della scuola. Tocca all’istruttore dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno con la massima diligenza. Se non riesce a dimostrare ciò, l’istruttore è considerato responsabile e il giudice gli commina il risarcimento. Poiché è molto più arduo dimostrare di aver fatto tutto con assoluta diligenza (rispetto all’ipotesi in cui sia l’allievo danneggiato a dover dimostrare che il nostro agire gli ha comportato il danno, oltretutto con uno “stringente nesso causale”), ciò tutela maggiormente il danneggiato, ma appesantisce la situazione giuridica a carico dell’istruttore. A mio modesto parere l’applicazione dell’art 2050 C.C. (alpinismo=attività pericolosa) è un chiaro esempio della mentalità dominante figlia della società “sicuritaria” (vedi punto 13): tale elemento, infatti, non deriva da novità legislative o da eventi oggettivi, ma risponde a scelte giurisprudenziali che, fino a una decina di anni fa, non venivano prese in considerazione.
15) Sia chiaro che tale novità è costituita da un orientamento giurisprudenziale e non da “nuove” norme di legge. Pertanto, le future sentenze potrebbero anche NON allinearsi all’orientamento descritto. Tuttavia, l’esperienza generale insegna che, in tema di diritto, quando si consolida un orientamento giurisprudenziale (nel caso specifico addirittura con sentenze di Cassazione), non è così semplice e repentino che i futuri giudici escano dal “seminato”.
16) L’orientamento giurisprudenziale che considera l’alpinismo attività pericolosa (con applicazione dell’art. 2050 c.c.) in prima battuta è limitato alla responsabilità civile. Tuttavia, l’equiparazione istruttori-guide che ne deriva difficilmente non condizionerà anche la sfera delle valutazioni penali, a maggior ragione in un contesto caratterizzato dalla pressione sociale descritta al punto 13. Infatti, fin tanto che vigeva (lato civile) una netta differenza fra responsabilità contrattuale delle guide e responsabilità extra contrattuale dei volontari, tale differenza tendeva a riproporsi, seppur in modo impalpabile, anche nelle valutazioni penali. Oggi, che i giudici civilistici hanno di fatto equiparato guide e istruttori, è bene mettere in conto prudenzialmente che tale equiparazione tenderà a concretizzarsi sempre di più nelle future inchieste penali.
17) Finora abbiamo parlato di responsabilità dell’istruttore durante lo svolgimento del suo compito nell’ambito di uscite ufficiali di una scuola (o dei capi-gita durante le gite sociali). Ma il recente orientamento giurisprudenziale, di cui al punto 14 (applicazione dell’art 2050 c.c.), potrebbe prospetticamente condizionare le valutazioni giuridiche anche delle uscite private. Infatti, stride l’eventuale constatazione che la stessa gita possa venir considerata “attività pericolosa” (con applicazione dell’art. 2050 c.c.) se affrontata nell’ambito di un’uscita ufficiale del CAI e, viceversa, non lo sia se affrontata da una combriccola di amici. Appare fondata l’ipotesi che i giudici tenderanno a estendere l’art. 2050 C.C. a tutte le tipologie di uscite in montagna, il che richiede, anche in combriccole di amici, l’identificazione (quanto meno a posteriori) di “esperti” e “non esperti”, con implicito affidamento dei secondi ai primi. Gli individui che appartengono all’ organico istruttori di una scuola (o a Commissioni Gite Sociali) rischiano quindi di trovarsi, senza averne coscienza, nella posizione di esperti, con i relativi profili di responsabilità, anche in scampagnate fra amici. Nel dubbio, è bene prudenzialmente metterlo in conto, poi ognuno decida singolarmente se accettare o meno tale “rischio”. Il fatto che l’assicurazione R.C. per istruttori titolati già da tempo si estende in automatico anche all’attività privata depone in tal senso (gli istruttori sezionali e i capi-gita possono estenderla con il pagamento di un premio annuo di poche decine di euro). Una impostazione di tale natura potrebbe “portarsi dietro” il coinvolgimento di tutti i risvolti giuridici, compresi quelli penali. Paradossalmente, le gite private potrebbero rivelarsi, giuridicamente parlando, più “subdole” delle uscite ufficiali, perché nelle prime i ruoli non sono per nulla evidenti e perché il fantomatico “affidamento” (dei non esperti a carico degli esperti) è implicito e non richiede la presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti.
18) Se davvero si dovesse affermare uno scenario del genere, arriveremo al paradosso che la principale preoccupazione di tutti gli alpinisti verterà sulla scelta dei “giusti” compagni di gita, prima ancora che sull’individuazione del corretto itinerario o sulla consultazione dei bollettini meteo.
Fin qui ho cercato di tracciare un quadro oggettivo della situazione. Non significa che io lo condivida ideologicamente, anzi. Dal mio strettissimo punto di vista, specie per le uscite private, sarei propenso ad un’impostazione di tipo anglosassone, dove ognuno è fondamentalmente responsabile dei rischi che si assume e, se non è capace a focalizzarli a priori, è implicitamente responsabile di questa sua incapacità. Ma il nostro ordinamento giuridico è quello sopra descritto e non possiamo fare spallucce solo perché non ci piace.
A questo punto la domanda conclusiva da porsi è: stante questo quadro d’insieme, che cosa può fare il CAI? Molto diffusa è l’errata credenza che il CAI possa assumere delle posizioni “politiche”, o addirittura “giuridiche”, a difesa di propri soci/istruttori coinvolti in eventuali incidenti. Spesso si sente dire che è “ingiusto” che possano venir messi sotto accusa gli istruttori (o i capi-gita) che svolgono il loro compito in un contesto di volontariato, sottraendo tempo ed energie ad altri loro interessi e impegni, in particolare famigliari. Questa affermazione è condivisibile sul piano del buon senso, ma è totalmente priva di fondamento giuridico.
La Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) definisce anche l’area di attività del CAI. In parole semplici, il CAI conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi non professionali, nonché gite sociali, utilizzando istruttori e capi-gita, che non possono assolutamente essere retribuiti. Ne deriva, perciò, che il CAI deve formare e aggiornare i propri istruttori/capi-gita e, propedeuticamente, elaborare e aggiornare le nozioni tecniche che confluiranno nei manuali editi a cura del CAI stesso. Questo punto è giuridicamente molto delicato perché i manuali vengono spesso considerati con sufficienza dagli alpinisti, a volte anche dagli stessi istruttori (con il sottoscritto in prima linea), in quanto impongono la necessità di tenersi costantemente aggiornati sui diversi risvolti tecnici. Molto spesso la nuova versione delle nozioni è considerata “solo” una evanescente rincorsa al sempre più perfetto, ma come si faceva prima andava benissimo… Tuttavia i manuali costituiscono indubbiamente un riferimento oggettivo in caso di inchiesta giudiziaria e occorre quindi conoscerli a fondo e soprattutto recepire i loro (continui e a volte pedanti) aggiornamenti. Per un motivo molto semplice: in caso di evento giuridicamente rilevante, ci si potrebbe trovare nella posizione di dover spiegare al giudice come mai non si sono applicate le disposizioni contenute nell’ultimissimo manuale del CAI.
Quali altri obiettivi strategici può porsi il CAI su un tema così delicato?
Fermo restando che, se matura un incidente, si applicano indiscutibilmente le norme giuridiche generali, a mio parere il CAI dovrebbe preoccuparsi di diffondere una “cultura” imperniata su concetti di solidarietà e di condivisione degli eventi, in un contesto di matura presa di coscienza, da parte dei singoli, delle proprie responsabilità individuali.
Infatti chi, come me, ha una visione “romantica” dell’andare in montagna (e considera tale attività non un semplice sport, ma una scelta di vita) resta disorientato, se non addirittura ferito sul piano morale, a ipotizzare che un frequentatore dei monti possa citare in giudizio un amico/istruttore. Andare in montagna dovrebbe invece rappresentare un contesto di controcultura rispetto all’attuale andazzo della società consumistica, edonistica e “sicuritaria”.
Come già affermato da altri contributori, il CAI (oltre a diffondere, attraverso i manuali, le più aggiornate norme di sicurezza) dovrebbe insegnare a tutti i suoi associati, specie se allievi di scuole o frequentatori di gite sociali, che andare in montagna comprende valori più profondi, come preferire la fatica alle comodità, la lentezza alla frenesia, la consapevolezza alla superficialità.
In tale funzione educativa gli allievi/soci dovrebbero essere accompagnati in un percorso di crescita (intellettual-ideologica prima ancora che tecnico-atletica) fino a raggiungere la piena autonomia nella responsabilità individuale, anteponendola al “diritto” di potersi affidare a qualcun altro, “solo” perché su quest’ultimo pende il rischio di una possibile inchiesta giudiziaria.
Poiché il CAI non è altro che la somma dei suoi associati, tocca quindi ai soci più “esperti” (e, quindi, più “anziani” e più “saggi”) il gravoso compito di educare i nuovi adepti a questa mentalità, che è indubbiamente controcorrente rispetto al trend sociologico oggi dominante.